La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile agli articoli 106 e seguenti.
Nel giorno stabilito, l'ufficiale di Stato Civile (il Sindaco o un suo delegato), nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni, anche parenti, celebra il matrimonio.
Pubblicazioni
Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le "pubblicazioni di matrimonio". Le pubblicazioni devono essere richieste all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel Comune di residenza dell'altro.
L'atto di pubblicazione rimane affisso alla Casa Comunale almeno otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni. Se il matrimonio non è celebrato entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni, le stesse si considerano come non avvenute. Se uno degli sposi, o entrambi, non può essere presente all'atto delle pubblicazioni, può presentarsi un delegato con procura.
Per ottenere la riduzione o l'omissione delle pubblicazioni, l'interessato deve essere autorizzato dal Tribunale Civile e deve produrre copia autentica del decreto.
Per ottenere la dispensa per i casi contemplati dall'art. 87 del Codice Civile (impedimento del rapporto di parentela o affinità tra nubendi) è necessario rivolgersi al Tribunale Civile e produrre copia autentica del decreto.
Al momento della richiesta allo Stato Civile bisogna produrre idoneo e valido documento di identità personale. Le donne a norma dell'art. 89 del Codice Civile, devono lasciar trascorrere 300 giorni dalla data del decesso del coniuge, dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio prima i contrarre il nuovo, salvo dispensa richiesta al Tribunale Civile.